Descrizione
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957 n. 361, e dell'art. 1490 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66, per le elezioni regionali, politiche, europee e per i referendum, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
Gli stessi militari potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del Comune.
Approfondimenti
Le indicazioni volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, permettono in particolare:
- la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
- l'ammissione al voto nel comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
- il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.
- il militare dovrà presentarsi presso la sezione di votazione con la dichiarazione del comandante e la tessera elettorale rilasciata dal proprio comune. In caso non avesse la tessera elettorale del proprio comune dovrà presentarsi presso il Comune nei giorni antecedenti la votazione per procedere all’iter di richiesta di nulla osta.
Ai sensi dell'art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957 n. 361, i naviganti, marittimi o aviatori, fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per i referendum in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.
Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:
- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido, ad esempio via PEC, al Comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorati, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionati
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante, o direttore, del porto o aeroporto nel quale si attestino i motivi di imbarco prescritti dalla norma
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante, o direttore, del porto o aeroporto, può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.